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Art. 104b

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli delle categorie M1e N1devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/
    2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto laterale. Per i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1e N1è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV1secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.2
  2. Gli autocarri delle categorie N2e N3devono essere muniti di una protezione laterale conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 73.3
  3. Il capoverso 2 non si applica:
    1. agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di protezioni laterali non è possibile per motivi tecnici e di uso;
    2. ai veicoli militari.

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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