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Art. 115

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

Le automobili devono essere munite, oltre che di serratura delle porte e dell’interruttore d’accensione, di un dispositivo antifurto efficace e non pericoloso durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio); nelle automobili con carrozzeria aperta le serrature delle portiere possono mancare. Gli altri autoveicoli devono essere muniti di un dispositivo di protezione efficace contro qualsiasi impiego non autorizzato.

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