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Art. 116

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

Gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone e i veicoli adibiti al trasporto di denaro e oggetti di valore possono essere muniti, con il permesso dell’autorità d’immatricolazione iscritto nella licenza di circolazione, di un dispositivo d’allarme a due suoni, uno di tono basso continuo e l’altro di tono più alto e interrotto.1L’intensità sonora, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull’allegato 11.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

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