Torna alla legge

Art. 117

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Se necessario, la velocità massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarità tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilità di frenatura insufficienti o mancanza di sospensioni.
  2. Gli autoveicoli che per costruzione, per legge o per un limite imposto dall’autorità o dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC1) hanno una velocità massima inferiore a 80 km/h devono portare posteriormente un contrassegno ben visibile che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocità massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione.2

Footnotes

  1. RS 741.11

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.