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Art. 118

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h:

  1. non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2);
  2. 1 sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono necessari (art. 58 cpv. 7);
  3. 2 non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).
  4. non sono necessari il parabrezza e la cabina di guida (art. 105);
  5. non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71 cpv. 2);
  6. 3 non sono necessari i fari di profondità né un sistema di luci di arresto di emergenza (art. 109 cpv. 1 lett. a e 1ter);
  7. 4 non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);
  8. 5 non sono necessari sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione dalla corsia, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti secondo l’articolo 103 capoversi 5 e 6;
  9. 6 non sono necessari gli estintori (art. 114, cpv. 2);
  10. 7 i sistemi di rilevamento in retromarcia possono divergere dal regolamento (UE) 2019/2144, devono tuttavia offrire almeno un livello di protezione equivalente (art. 103 cpv. 5 e 6).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

  7. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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