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Art. 120a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

  1. 1 non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente; se è richiesto l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr, art. 30, 31 e 39 ONC2), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia;
  2. gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari, se i cenni di mano per indicare la direzione sono ben visibili da davanti e da dietro.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  2. RS 741.11

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