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Art. 121

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
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  2. I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo antisdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L’altezza minima dei corridoi deve essere di:
a.2 per gli autobus a un piano con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi1,80 m
b.3 per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente1,50 m
c.4 per gli autobus a due piani:
1. al piano superiore1,50 m
2. al piano inferiore1,77 m
3. al piano inferiore nella parte situata sopra o dietro l’asse posteriore1,62 m
d. nei minibus, esclusi gli scuolabus1,50 m.5

2bis. Gli autobus a due piani delle categorie I e II il cui piano superiore può trasportare oltre 50 passeggeri devono essere dotati di due scale che colleghino lo spazio passeggeri superiore a quello inferiore. La presente disposizione si applica ai veicoli della categoria III il cui piano superiore può trasportare oltre 30 passeggeri.6 3. Lo spazio per i passeggeri deve essere munito d’illuminazione elettrica. Se questo spazio è separato dalla cabina di guida, i passeggeri devono, in caso di necessità, poter chiedere la fermata del veicolo. 4. I portabagagli devono essere tali che i bagagli non cadano in caso di frenate brusche. 5. Per quanto concerne la resistenza meccanica della carrozzeria, gli autobus devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 66.7

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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