Torna alla legge

Art. 122

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Sugli autobus il sedile del conducente deve essere separato dagli altri sedili. Nei veicoli con posti in piedi, al conducente deve sempre essere garantita, durante il viaggio, la visuale libera in un angolo di 90° verso destra e verso sinistra.1Se necessario per motivi d’esercizio vanno montate separazioni o dispositivi analoghi.2
  2. Il numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati deve essere indicato in modo ben visibile all’interno del veicolo.
  3. 3

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  2. Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.