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Art. 135

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le dimensioni non devono superare:
metri
a. lunghezza4,00
b. larghezza2,00
c. altezza2,50
  1. In deroga al capoverso 1, per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 1 vigono le seguenti dimensioni:1
metri
larghezza1,00
  1. In deroga al capoverso 1, per i quadricicli leggeri a motore e le motoslitte vigono le seguenti dimensioni:2
metri
a. lunghezza3,50
b.3 larghezza1,50

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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