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Art. 136

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per la classificazione in categorie di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è determinante il peso in ordine di marcia. Quest’ultimo corrisponde al peso a vuoto (art. 7 cpv. 1), ma senza accessori speciali, senza i pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi e senza conducente.1 a. il peso dei serbatoi di aria compressa per la propulsione dei veicoli ad aria compressa; b. il peso del sistema di alimentazione per carburanti gassosi e dei serbatoi per carburanti gassosi di veicoli mono-, bi- o poli-carburante; c.2 il peso delle batterie di trazione di veicoli a propulsione ibrida o elettrica.3
  2. Per i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore nonché per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2, il peso degli accessori speciali può ammontare al massimo al 10 per cento del peso di cui al capoverso 1. Sono considerate accessori speciali le parti del veicolo non incluse nell’equipaggiamento standard previsto dal costruttore. La carrozzeria, la cabina di guida, i vetri e le porte non costituiscono accessori speciali.4
  3. Sono considerati pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi:
  4. In caso di successiva conversione in veicoli cingolati, si mantiene la classificazione originaria.5
  5. Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a:
tonnellate
a.6 per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 adibite al trasporto di cose e per i quadricicli leggeri a motore adibiti al trasporto di cose0,30
b.7 per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 adibite al trasporto di persone e per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 10,25
c.8 per i tricicli a motore1,00
d.9 per i quadricicli leggeri a motore adibiti al trasporto di persone0,25
e.10 per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone0,45
f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose1,00
  1. Se superiore a 80 kg, il carico rimorchiato non deve superare il 50 per cento del peso di cui al capoverso 1, a eccezione delle motoslitte.11 3bis. In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2, se:12 a. sono rispettate tutte le prescrizioni applicabili; b. la combinazione di veicoli a pieno carico può avviarsi in avanti o in retromarcia su una pendenza del 12 per cento; c. il freno di stazionamento del veicolo trattore può mantenere immobile la combinazione di veicoli a pieno carico su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.13 3ter. In deroga al capoverso 3, per i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore muniti di cingoli può essere ammesso un carico rimorchiato pari al massimo al peso a vuoto. Il costruttore deve consegnare una garanzia separata per il carico rimorchiato in modalità di funzionamento con cingoli.14
  2. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore devono essere muniti posteriormente di una targa.15

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  15. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

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