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Art. 156

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I quadricicli e tricicli a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia.1 1bis. Per i veicoli di cui al capoverso 1 con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessario un dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente.2
  2. Gli articoli 100 a 102 si applicano all’equipaggiamento dei veicoli con tachigrafo o apparecchio per la registrazione dei dati.3
  3. È ammessa la trasformazione di quadricicli a motore in veicoli cingolati.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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