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Art. 157

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I quadricicli a motore e i tricicli a motore devono essere muniti di un freno di servizio, di un freno ausiliario e di un freno di stazionamento.
  2. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote. Il freno ausiliario deve agire in modo progressivo; può essere impiegato come freno di stazionamento.
  3. L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

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