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Art. 158

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I sedili di quadricicli a motore con carrozzeria chiusa devono essere dotati almeno di cinture a tre punti.
  2. I sedili di quadricicli a motore con carrozzeria aperta e di tricicli a motore carrozzati devono essere dotati di cinture di sicurezza se il peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 è di oltre 0,27 t. Il sedile del conducente e i sedili anteriori esterni di questi veicoli devono essere dotati almeno di cinture a tre punti.

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