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Art. 160

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le motoslitte devono essere munite di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Possono avere installazioni di trasmissione comuni. I dispositivi d’azionamento devono essere indipendenti. Quello del freno di stazionamento deve essere meccanico.
  2. L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
  3. L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini delle motoslitte.
  4. I fari di profondità, la luce per illuminare la targa e gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari. Quale sistema antifurto è sufficiente una catena con lucchetto o un altro sistema a lucchetto parimenti sicuro.1
  5. L’articolo 146 capoverso 4 si applica al dispositivo d’agganciamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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