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Art. 161

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. La velocità massima per costruzione di veicoli a motore agricoli e forestali senza carico e su strada piana non deve superare 30 km/h. La tolleranza di misurazione è del dieci per cento.
  2. I trattori agricoli e forestali delle categorie T e C conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 possono raggiungere una velocità massima per costruzione di 40 km/h.
  3. I trattori delle categorie T e C aventi una velocità massima per costruzione di oltre 40 km/h e conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come trattori industriali. Sono fatti salvi gli articoli 100 capoverso 1 lettera a e 134 capoverso 1.
  4. Se l’altezza dal suolo del centro di gravità di trattori delle categorie T2 e T4.1 divisa per la carreggiata minima media degli assi supera 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare 30 km/h.
  5. I veicoli che soddisfano tutte le esigenze per i trattori agricoli e forestali possono essere immatricolati anche come carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g) ovvero come trattori industriali. Sono fatti salvi gli articoli 100 capoverso 1 lettera a e 134 capoverso 1.
  6. Ai monoassi agricoli e forestali si applicano gli articoli da 167 a 172.

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