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Art. 164

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. 1
  2. I trattori e i carri con motore agricoli e forestali devono essere muniti di un dispositivo di protezione omologato, come ad esempio di una cabina, di un telaio di protezione o di un archetto di protezione che impedisca, per quanto possibile, il rovesciamento del veicolo in caso di incidenti e che protegga il conducente. I dispositivi di sicurezza devono adempiere le pertinenti norme di cui nell’allegato 2.
  3. Il capoverso 2 non si applica a:
    1. veicoli trasformati (ad es. autofurgoni o autocarri) con cabina d’origine;
    2. veicoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi accessori né conducente;
    3. 2 veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV3, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.4

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 70).

  3. RS 741.511

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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