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Art. 163

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. L’impianto di frenatura di veicoli a motore agricoli e forestali e i raccordi per il freno di rimorchio devono essere conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 oppure alla norma EN 17344.1
  2. L’efficacia dei freni può essere verificata, a seconda del campo d’applicazione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/68, alla norma EN 17344 o all’allegato 7.2
  3. I veicoli trattori con una velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e un carico rimorchiato autorizzato per rimorchi con freno a inerzia fino a 8,00 t non devono essere muniti di raccordi per il freno di rimorchio.
  4. In deroga al capoverso 1 e all’articolo 161 capoverso 2, un raccordo idraulico per un freno di rimorchio a una condotta è ammesso se sono inoltre presenti almeno i raccordi per un freno di rimorchio idraulico o pneumatico a doppia condotta. Per il raccordo del freno di rimorchio idraulico a una condotta vigono le seguenti esigenze:
    1. il raccordo della condotta di comando deve corrispondere alla norma ISO 5676, 1983, «Tracteurs et matériels agricoles et forestiers; coupleurs hydrauliques; circuit de freinage»3; la presa deve trovarsi sul veicolo trattore;
    2. per una frenata del 30 per cento, la pressione al raccordo deve raggiungere 100 bar ± 15 bar (10 000 kPa ± 1500 kPa). La pressione massima deve essere compresa tra 130 bar (13 000 kPa) e 150 bar (15 000 kPa).
  5. Se è previsto il collegamento di freni di rimorchio idraulici a una o a doppia condotta (cpv. 4), il raccordo della condotta di comando deve essere compatibile con entrambi i sistemi. Il riconoscimento di un freno di rimorchio a una condotta e l’impostazione della pressione del freno di cui al capoverso 4 lettera b devono avvenire automaticamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Traduzione ufficiosa del titolo in italiano: Trattori e macchine agricole e forestali; accoppiatori idraulici; circuito dei freni.

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