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Art. 174

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I carri a mano provvisti di motore devono avere un dispositivo di sicurezza che impedisca al veicolo di mettersi in moto indesideratamente o abusivamente. Quando è lasciato il dispositivo di guida, il dispositivo di propulsione deve fermarsi automaticamente e i freni devono agire.1
  2. I carri a mano provvisti di motore devono avere un freno e un dispositivo d’arresto che permettano di ottenere la decelerazione prescritta nell’allegato 7, salvo se questa decelerazione è ottenuta togliendo il gas o la corrente, e che impediscano al veicolo a pieno carico di mettersi in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.2
  3. Come dispositivi d’illuminazione sono necessari, fissati il più esternamente possibile:
    1. davanti: due luci di posizione e due catarifrangenti;
    2. dietro: due luci di coda e due catarifrangenti.
  4. Se la carrozzeria o il carico impediscono di scorgere chiaramente da dietro i segni di mano fatti dal conducente per indicare la direzione, sono necessari, posteriormente o lateralmente, gli indicatori di direzione lampeggianti.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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