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Art. 175

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per quanto riguarda le esigenze tecniche, i ciclomotori devono essere conformi soltanto agli articoli 175–181b 1.
  2. La larghezza dei ciclomotori non deve superare 1,00 m. Gli specchi retrovisori che si ripiegano con una pressione moderata possono essere misurati in posizione ripiegata.
  3. I ciclomotori senza sella per il conducente devono disporre di un manubrio o di un’asta di sostegno. Non possono avere posti per passeggeri.2
  4. I posti a sedere devono disporre di pedali o poggiapiedi.3
  5. Il numero di posti deve essere stabilito in modo da non superare il peso totale ammesso, calcolando 65 kg per passeggero. Per i sedili per fanciulli appositamente predisposti dotati di protezione delle estremità dal contatto con parti mobili del veicolo, schienale e sistema di ritenuta può essere stabilito un peso per passeggero inferiore.4
  6. Al fine di consentire l’adeguamento del veicolo a una disabilità del conducente sono ammesse deroghe alle prescrizioni a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse.5

Footnotes

  1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° lug. 2025.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

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