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Art. 178b

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Sui ciclomotori deve essere montato un campanello dal suono ben udibile. Al suo posto è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. Sono vietati altri avvisatori acustici.1
  2. Sono applicabili per analogia le prescrizioni generali concernenti l’impianto elettrico e la compatibilità elettromagnetica (art. 80).2
  3. I ciclomotori il cui dispositivo di propulsione rimane attivo anche oltre 25 km/h devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la marcia. Lo strumento deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non deve tuttavia superare quella effettiva di oltre il 10 per cento più 4 km/h.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2022 14). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

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