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Art. 179

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Il peso a vuoto senza conducente non deve superare 65 kg, tranne che per i ciclomotori a propulsione elettrica.1
  2. Nei ciclomotori con motore a combustione interna sono autorizzate soltanto le frizioni automatiche combinate con un cambio a una sola marcia, con un sistema di azionamento progressivo o un cambio automatico multiplo. Devono essere costruite in modo tale che sia impossibile far girare il motore a un regime alto quando il veicolo è fermo.
  3. I ciclomotori veloci devono essere muniti di un manubrio largo almeno 0,35 m, due ruote, una sella e pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali.2
  4. 3
  5. I ciclomotori con motore a combustione interna devono essere muniti di un cavalletto. Questo non deve danneggiare la carreggiata, deve ribaltare all’indietro automaticamente quando il veicolo è rimesso sulle due ruote e rimanere ben fermo in tale posizione.
  6. I ciclomotori veloci devono disporre di un freno ad attrito per ogni ruota. Per quanto riguarda l’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori veloci che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all’allegato 7.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

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