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Art. 179a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le seguenti luci devono essere montate stabilmente:
    1. davanti: un faro a luce anabbagliante;
    2. dietro: una luce di coda.
  2. Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:
    1. un faro di profondità;
    2. una luce di posizione;
    3. una luce di fermata;
    4. 1 indicatori di direzione lampeggianti;
    5. una luce per illuminare la targa;
    6. le luci di circolazione diurna.2
  3. I proiettori devono essere conformi al regolamento UNECE n. 113 o alla classe A del regolamento UNECE n. 112, oppure soddisfare requisiti equivalenti.3
  4. Le luci di coda devono essere conformi al regolamento UNECE n. 50 oppure soddisfare requisiti equivalenti.4
  5. Altre luci sono vietate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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