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Art. 186

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli assi dei rimorchi devono essere molleggiati.
  2. Questa disposizione non si applica:
    1. agli assi oscillanti nell’asse longitudinale o agli assi simili;
    2. ai rimorchi trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 45 km/h;
    3. ai rimorchi sui quali le sospensioni sarebbero inopportune, per esempio in seguito ad uso frequente su terreni vari.

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