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Art. 187

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per i rimorchi la cui velocità massima per costruzione è compresa tra 80 e 100 km/h, gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.
  2. Per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a meno di 80 km/h, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.
  3. I rimorchi delle categorie O3e O4devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

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