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Art. 189

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.1
  2. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo.
  3. L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7.2
  4. Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d’improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.3
  5. Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.4
  6. Sui rimorchi delle categorie O1e O2possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.5
  7. I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3e O4devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.6
  8. I rimorchi non possono disporre di propulsione propria.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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