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Art. 190

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Sui rimorchi e in essi non sono ammessi posti per passeggeri. Sono esclusi i posti in rimorchi adibiti al trasporto di persone (art. 196) e i posti per il personale che deve essere trasportato per manovrare, frenare, sorvegliare il carico o per caricarlo e scaricarlo. Ai posti a sedere o posti in piedi si applica l’articolo 107 capoversi 1 e 2.
  2. L’articolo 125 si applica alle carrozzerie di serbatoi e sili.

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