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Art. 209

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. All’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti dei rimorchi agricoli e forestali si applicano gli articoli 192–194. All’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti dei rimorchi agricoli e forestali di lavoro si applica inoltre l’articolo 204 capoversi 3 e 4.1
  2. Non sono necessarie le luci di posizione e la luce per illuminare la targa.2Invece dei catarifrangenti anteriori possono essere impiegati rivestimenti di materia riflettente con una superficie di almeno 100 cm2.
  3. 3
  4. 4
  5. In presenza di pneumatici larghi montati, il bordo esterno dei parafanghi (art. 66 cpv. 2) può essere arretrato fino a un terzo della larghezza dello pneumatico. I parafanghi possono superare la larghezza massima legale solo nella stessa misura degli pneumatici montati. L’estremità anteriore del parafango deve formare un angolo di almeno 30° e quella posteriore un angolo di almeno 60° calcolati a partire dal piano verticale passante per il centro della ruota.5
  6. Ai rimorchi agricoli e forestali con una velocità massima di 40 km/h si applicano inoltre le agevolazioni dell’articolo 119 lettere d, g e q.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

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