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Art. 208

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli impianti di frenatura e gli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli e forestali con una velocità massima di 30 km/h devono essere conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68. Gli agganciamenti di sicurezza di cui all’articolo 189 capoverso 5 non sono necessari.1 1bis. Gli impianti di frenatura e gli agganciamenti di sicurezza di rimorchi agricoli e forestali con velocità massima superiore a 30 km/h devono essere conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68.2
  2. Sui rimorchi di lavoro agricoli e forestali:
    1. possono mancare il freno di stazionamento e l’agganciamento di sicurezza, se per costruzione i rimorchi non possono mettersi improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento;
    2. può mancare il freno di stazionamento, se i rimorchi possono essere assicurati in modo altrettanto efficace mediante i cunei di cui sono dotati;
    3. possono essere installati ripartitori di frenata che riducono la forza frenante per impieghi fuoristrada; la frenata del freno di servizio non deve scendere al di sotto del 22 per cento; l’impostazione deve disattivarsi automaticamente quando si disinserisce la funzione di lavoro.3
  3. Non è necessario che gli assi dei rimorchi agricoli e forestali siano molleggiati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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