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Art. 213

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I velocipedi devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 213–218.1
  2. La larghezza massima dei velocipedi non deve superare 1,00 m o 1,30 m se si trasportano persone disabili.2
  3. 3
  4. Al momento dell’immissione sul mercato devono essere impressi in modo indelebile sul telaio dei velocipedi fabbricati in serie un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore o una marca.4
  5. 5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4939).

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