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Art. 214

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile.1
  2. I velocipedi devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.
  3. Sui velocipedi pluritraccia il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura prescritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve potere essere bloccato ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.2
  4. L’efficacia dell’impianto di frenatura come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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