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Art. 217

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Ai velocipedi devono essere fissati stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso l’avanti e uno rivolto verso dietro, con una superficie di almeno 10 cm2. Di notte e con buone condizioni atmosferiche i catarifrangenti devono essere visibili a 100 m nel fascio delle luci di profondità di un veicolo a motore.1
  2. I velocipedi pluritraccia devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e verso dietro.
  3. L’allegato 10 si applica ai colori dei catarifrangenti.2
  4. I pedali devono essere muniti di catarifrangenti davanti e dietro. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili.3
  5. Invece di catarifrangenti possono essere impiegati altri dispositivi di materia riflettente se, per quanto concerne l’efficacia, adempiono le esigenze per i catarifrangenti di cui nel capoverso 1.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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