741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Se è necessario un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30 e 39 ONC1), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.2
Le luci dei velocipedi non devono abbagliare.
L’allegato 10 si applica ai colori delle luci supplementari.
Sono ammessi indicatori di direzione lampeggianti. Questi devono essere gialli (all. 10 n. 111) e installati simmetricamente a coppie. Devono essere facilmente riconoscibili come indicatori di direzione e non devono abbagliare. In presenza di indicatori di direzione lampeggianti non sono ammesse altre luci lampeggianti.3
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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