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Art. 220

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Il DATEC disciplina i particolari relativi all’esecuzione della presente ordinanza e al rilascio di permessi.1 1bis. Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano dispositivi di limitazione della velocità od tachigrafi.2
  2. L’USTRA può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto (art. 8 cpv. 2 e 3 LCStr).
  3. L’USTRA può decidere che non possano essere immessi sul mercato veicoli, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento non assoggettati all’approvazione del tipo e contrari alle prescrizioni o parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L’USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell’articolo 20 OSPro3.4
  4. L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici.5
  5. L’USTRA può escludere i seguenti veicoli da singole prescrizioni della parte terza:
    1. veicoli destinati all’esportazione e immatricolati con targhe provvisorie;
    2. veicoli non sdoganati, immatricolati con targhe provvisorie contraddistinte dalla lettera «Z»;
    3. veicoli importati in esenzione da tasse come beni in dotazione o ereditati;
    4. veicoli per i quali è comprovata l’immatricolazione all’estero di almeno sei mesi a nome del detentore e importati in esenzione da tasse come masserizie di trasloco;
    5. veicoli importati in esenzione da tasse sulla base di un trattato internazionale.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1677). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

  3. RS 930.111

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

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