741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
La modifica dell’articolo 99 capoverso 1 relativa all’equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocità si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2005. I veicoli messi in circolazione a partire dal 1° ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e che sono conformi ai valori limite della direttiva n. 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2001/27/CE, devono essere modificati entro l’esame periodico al quale sono convocati a partire dal 1° gennaio 2006.1
Per l’applicazione dei regolamenti menzionati nell’allegato 2 si applicano, fatto salvo il capoverso 1, le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si basa sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646,691). ↩
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