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Art. 222f

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per i veicoli importati prima dell’entrata in vigore di queste modifiche o costruiti in Svizzera, fatte salve disposizioni di altro tenore, è sufficiente il diritto previgente.
  2. Ai veicoli sottoposti all’esame del tipo prima del 1° ottobre 2006 e per i veicoli esonerati dall’approvazione del tipo, il diritto previgente si applica relativamente all’articolo 40 capoverso 3 sullo spostamento laterale dello sbalzo superiore.
  3. Agli pneumatici di veicoli, ammessi per la prima volta alla circolazione prima del 1° ottobre 1980, si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 58 capoverso 7 sull’identificazione degli pneumatici. Fino al 1° gennaio 2009, tutti i veicoli possono essere equipaggiati con pneumatici secondo il diritto previgente.
  4. Ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 2007, si applica fino al 1° ottobre 2011 il diritto previgente relativamente all’articolo 58 capoverso 8 sugli pneumatici. A partire da tale momento, i veicoli messi in circolazione dopo il 1° ottobre 1980 possono essere equipaggiati soltanto con gli pneumatici conformemente alle nuove disposizioni.
  5. Ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 2006, si applica il diritto previgente relativamente agli articoli 81 capoverso 1 e 144 capoverso 2 sul dispositivo lavacristalli e relativamente all’articolo 115 sul dispositivo antifurto.
  6. Per i veicoli della categoria N1si applica fino al 1° gennaio 2008 il diritto previgente relativamente all’articolo 97 capoverso 4 sulla determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.
  7. Ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo prima del 1° ottobre 2006, come anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera prima del 1° ottobre 2007 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 123 capoversi 1 e 3 sulle esigenze per le porte e le uscite di sicurezza di autobus e minibus.
  8. Ai veicoli importati, costruiti o trasformati in Svizzera prima del 1° gennaio 2006 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 133 capoverso 2 e all’articolo 161 capoverso 1 sulla trasmissione.
  9. Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano – fatti salvi i capoversi 2, 4, 6 e 7 – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

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