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Art. 222h

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un tachigrafo analogico.
  2. Dal 1° gennaio 2007 è necessario un tachigrafo digitale per i veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a:1
    1. messi in circolazione per la prima volta;
    2. che devono essere muniti per la prima volta di un tachigrafo; o
    3. che sono stati messi in circolazione per la prima volta dal 1° gennaio 1996 e a cui viene sostituito tutto il sistema del tachigrafo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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