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Art. 222i

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

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