741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I veicoli immatricolati per la prima volta prima del 21 agosto 2023 possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente. I veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 11, dal 19 agosto 2025 devono tuttavia, in deroga all’articolo 222p capoverso 2, essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 se impiegati nel traffico transfrontaliero. Ai veicoli utilizzati in questo modo e dotati di un tachigrafo analogico ai sensi dell’allegato I o di un tachigrafo digitale ai sensi dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 o del regolamento (UE) n. 165/2014, si applica dal 1° gennaio 2025 l’articolo 100 capoverso 2.
I veicoli impiegati esclusivamente per corse sul territorio svizzero, tra il 21 agosto 2023 e il 31 maggio 2024 possono essere immatricolati per la prima volta con un tachigrafo secondo il diritto previgente. Il tachigrafo installato al momento dell’immatricolazione deve essere sostituito entro 24 mesi con un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2.
Dal 1° settembre 2024 non è più ammesso immettere per la prima volta sul mercato dispositivi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 44.