741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Ai veicoli muniti di un apparecchio di rilevazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, dotato di luci gialle orientate in avanti, si applica il diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 110 capoverso 2 lettera e. In deroga all’articolo 71a capoverso 4, il supporto per fissare l’apparecchio di rilevazione può rimanere sul parabrezza dopo la rimozione dello stesso.
Ai veicoli privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° aprile 2024 si applica il diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 121 capoverso 5 sulla resistenza meccanica della carrozzeria degli autobus.
Ai veicoli privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° aprile 2024 si applica il diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 123 capoverso 5 sulla protezione antincendio degli autobus.
I veicoli delle categorie M1e N1privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono essere muniti di un sistema di registrazione dei dati di eventi secondo l’articolo 102a capoverso 1.
I veicoli delle categorie M1e N1privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono essere muniti di un sistema di assistenza alla frenata di emergenza, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici o di rilevamento in retromarcia secondo l’articolo 103 capoverso 5.
I veicoli delle categorie M1e N1privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 non devono soddisfare l’esigenza relativa alla protezione da aggiornamenti software non autorizzati secondo l’articolo 103 capoverso 5.
L’esigenza relativa alla protezione da aggiornamenti software non autorizzati secondo l’articolo 103 capoverso 7 non si applica ai veicoli privi di approvazione generale UE importati o costruiti in Svizzera prima del 7 luglio 2029.
I veicoli della categoria M1e i veicoli della categoria N1da essi derivati privi di approvazione generale UE, aventi un peso totale massimo di 2,50 t e importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2027 possono essere messi in circolazione per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 104a capoverso 2 sulla protezione dei pedoni.
I veicoli delle categorie M1e N1importati per uso proprio (art. 4 cpv. 1 OATV1) prima del 1° gennaio 2027, privi di approvazione generale UE e dotati di un’attestazione della conformità a prescrizioni californiane sui gas di scarico almeno equivalenti a quelle di cui all’allegato 5 numero 211, possono essere messi in circolazione senza verifica supplementare delle emissioni effettive su strada.
Ai veicoli importati o costruiti in Svizzera prima del 1° aprile 2027 si applica il diritto previgente per quanto riguarda l’allegato 9 numero 312 sulla larghezza del corridoio degli autobus.