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Art. 223

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Fatte salve le disposizioni di cui nel capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.
  2. L’obbligo di immatricolare i rimorchi agricoli, giusta l’articolo 72 capoverso 1 OAC e l’articolo 68 capoverso 4 ONC, entra in vigore il 1° gennaio 1996. Fino a detta data, i rimorchi agricoli senza targa possono essere trainati da autoveicoli aventi tutte e quattro le ruote motrici e una velocità massima, per costruzione, superiore a 30 km/h.

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