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Art. 30a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per i veicoli nuovi completi o completati non rientranti nell’articolo 30, per i veicoli ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 sprovvisti di approvazione del tipo e di scheda tecnica, nonché per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete sprovviste dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante: a. un certificato di conformità UE in formato cartaceo e un esame di identificazione: 1. per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a, 2. per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t; b. un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC1) e un controllo di funzionamento: per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t; c. un certificato di conformità UE in formato cartaceo, un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC), un’approvazione del tipo o una scheda tecnica nonché un controllo di funzionamento: per tutti gli altri veicoli completi o completati; d. se non è disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo né un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC), un controllo di funzionamento e i seguenti documenti: 1. una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale, 2. approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale figurante nell’allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere, 3. dichiarazioni di conformità riconosciute in base all’articolo 14 OATV2, 4. rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da organi di controllo riconosciuti secondo l’articolo 17 capoverso 1 OATV.3 1bis. Se il detentore del veicolo gode di privilegi e immunità diplomatici o consolari, nel caso del capoverso 1 lettera d è sufficiente un controllo di funzionamento come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento.4
  2. Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.
  3. La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 deve essere fornita dal richiedente.5

Footnotes

  1. RS 741.51

  2. RS 741.511

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

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