741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Per le automobili ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante:
un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppure
un rapporto di perizia, basato su un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b OAC1), compilato e firmato dall’importatore.
Per i seguenti veicoli, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica:
autoveicoli leggeri nuovi e completi, escluse le automobili di cui al capoverso 1;
rimorchi nuovi e completi con un peso totale fino a 3,50 t;
motoveicoli nuovi e completi;
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nuovi e completi.
L’USTRA può prevedere l’esame amministrativo per altri generi di veicoli.