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Art. 33a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale

I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessità, possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni.

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