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Art. 99a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I dispositivi di limitazione della velocità devono essere installati, sottoposti all’esame successivo e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dall’UDSC alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.
  2. I dispositivi di limitazione della velocità installati su veicoli di cui all’articolo 99 capoverso 1 devono essere sottoposti all’esame successivo secondo le disposizioni del costruttore dell’apparecchio o del veicolo ogni 24 mesi o in seguito a lavori sul veicolo che abbiano compromesso la precisione della velocità regolata.

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