741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti:
di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 11;
di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 22;
di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti;
di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2.
I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente).
Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.
I tachigrafi analogici devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85.
Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all’articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.
Per l’indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l’articolo 55 capoverso 4.