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Commenti: Art. 10 | Omnilex
Law
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OSIStr · Ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali
Art. 10
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Art. 10
741.57
OSIStr
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
Il sistema di valutazione contiene:
in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati relativi alle persone e ai veicoli coinvolti nell’incidente di cui all’articolo 4 lettere a e b;
i dati relativi a luogo, tipo e cause dell’incidente di cui all’articolo 4 lettere c e d;
gli schizzi dell’incidente riportati nel sistema di rilevazione di cui all’articolo 4 lettera e.
I dati sono ripresi dal sistema di rilevazione conformemente all’articolo 6.
Il PIN SIAC Persone e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel sistema di valutazione.
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