741.57OSIStrFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Per un’analisi più approfondita delle cause d’incidente, i dati possono essere collegati con:
i dati contenuti nei sottosistemi SIAC Persone e SIAC Provvedimenti del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC), per valutare il fattore d’influenza «essere umano»;
i dati contenuti nel sottosistema SIAC Veicoli del SIAC, per valutare il fattore d’influenza «veicolo»;
i dati sull’infrastruttura e sul traffico stradali, per valutare il fattore d’in-fluenza «infrastruttura».
Per un’analisi più approfondita delle conseguenze e dei costi degli incidenti, i dati possono essere collegati con:
i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST);
i dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (SSAINF).
L’accesso ai dati sull’infrastruttura e sul traffico stradali e il loro utilizzo sono disciplinati:
per quanto riguarda i geodati, dalla legge federale del 5 ottobre 20071sulla geoinformazione e dall’ordinanza del 21 maggio 20082sulla geoinformazione;
per quanto riguarda i dati tecnici concernenti l’infrastruttura, dalla legge federale dell’8 marzo 19603sulle strade nazionali e dall’ordinanza del 7 novembre 20074sulle strade nazionali.
Al collegamento con i dati dell’UST (cpv. 2 lett. a) o con dati rilevati nel quadro della LStat si applica l’articolo 14a LStat.
L’accesso ai dati del SSAINF e il loro utilizzo sono disciplinati dall’ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’interno in virtù dell’articolo 105 dell’ordinanza del 20 dicembre 19825sull’assicurazione contro gli infortuni.