741.57OSIStrFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Gli organi di polizia e il Centro danni DDPS registrano direttamente nel sistema di rilevazione o trasmettono allo stesso i dati di cui all’articolo 4 lettere a–d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia o dalla polizia militare.
Registrano o trasmettono i dati regolarmente, in ogni caso entro:
il 20 agosto dell’anno corrente, se riguardano il primo semestre dell’anno;
il 20 febbraio dell’anno successivo, se riguardano il secondo semestre dell’anno.
I dati relativi agli incidenti di un determinato anno possono essere rettificati o completati dopo il 20 febbraio dell’anno successivo soltanto d’intesa con l’USTRA.
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