741.58OSIACFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Ai fini di cui all’articolo 89b lettere h e i LCStr, l’USTRA può:
collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli;
collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli;
collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli.
Al collegamento con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 19921sulla statistica federale (LStat) si applica l’articolo 14a LStat.