741.58•Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione
741.58OSIACFederal Council Ordinance1 gen 2019
(OSIAC)
del 30 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 20202sulla protezione dei dati (LPD);
visti gli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 19973sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).
Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 89b LCStr:
Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all’immatricolazione:5
Il sottosistema SIAC Persone contiene: a. per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera: 1. i dati relativi al titolare conformemente all’allegato 2 numero 11, 2. i dati relativi alla licenza conformemente all’allegato 2 numero 12, 3. i dati relativi alla categoria conformemente all’allegato 2 numero 13; b. per quanto riguarda le carte tachigrafiche: 1. i dati relativi alle carte del conducente conformemente all’allegato 2 numero 21, 2. i dati relativi alle carte dell’officina conformemente all’allegato 2 numero 22, 3. i dati relativi alle carte dell’azienda conformemente all’allegato 2 numero 23, 4. i dati relativi alle carte di controllo conformemente all’allegato 2 numero 24.
Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell’allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 89c lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all’estero.
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.
La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall’USTRA.
L’USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
(art. 4)
– numero di matricola – numero di telaio
– messa in o fuori circolazione – licenza di circolazione – indirizzo del luogo di stanza – indirizzo del conducente – controllo periodico del veicolo – veicolo sostitutivo
– numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo – marca – tipo
– blocco – controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut24 – riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni – razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.
– identificazione del detentore
– tipo di persona – nome o ragione sociale – indirizzo – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – lingua – riservatezza informazioni
– identificazione della targa
– messa in o fuori circolazione – riservatezza informazioni
– blocco
(art. 6)
– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)
– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – foto formato passaporto digitalizzata – data di inserimento della foto digitalizzata – firma digitalizzata – data di inserimento della firma digitalizzata – data di partecipazione alla formazione complementare – data dell’ultima visita medica di controllo – data della prossima visita medica di controllo – frequenza della visita medica di controllo – indirizzo – Cantone competente
– tipo di licenza – stato della licenza – numero della licenza – numero della carta vergine – data di rilascio – autorità di rilascio – data di scadenza – indicazioni supplementari – sospensione della licenza (dal / al) – autorità responsabile della sospensione
– categoria di licenza – sospensione della categoria – autorità responsabile della sospensione – data di rilascio – luogo d’esame (Cantone o Stato) – data di scadenza – limitazioni
– numero di identificazione del titolare – numero di identificazione della carta – numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)
– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – foto formato passaporto digitalizzata – data di inserimento della foto digitalizzata – firma digitalizzata – data di inserimento della firma digitalizzata – indirizzo – dati relativi alla licenza di condurre
– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità
– numero di identificazione dell’officina – numero di identificazione del tecnico d’officina – numero di identificazione della carta
– nome o ragione sociale – indirizzo – sede dell’officina – autorizzazione – certificato di controllo
– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – data dell’ultimo corso per tecnico – indirizzo
– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità
– numero di identificazione dell’azienda – numero di identificazione della carta
– nome o ragione sociale – indirizzo – sede dell’azienda – numero dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada
– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità
– numero di identificazione dell’autorità di controllo – numero di identificazione della carta
– denominazione e funzione – indirizzo
– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità
(art. 9)
– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)
– tipo – categorie
– tipo di provvedimenti – durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti – motivi all’origine dei provvedimenti – menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all’estero – indicazione di eventuali incidenti provocati da un’infrazione – tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione – menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera – data dell’infrazione – autorità cui compete la decisione – data della decisione
(art. 24)
I
Sono abrogate:
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
.29
RS 741.01 ↩
RS 235.1 ↩
RS 172.010 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652). ↩
RS 361.0 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 641.51 ↩
RS 741.31 ↩
RS 822.221 ↩
RS 431.01 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° ott. 2023 (RU 2023 474). ↩
RS 741.41 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652,690). ↩
RS 741.51 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652). ↩
RS 235.11 ↩
RS 431.01 ↩
RS 431.011 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 11 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318). ↩
RS 822.221 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 652). ↩
RS 641.51 ↩
[RU 2000 2300; 2002 3316; 2003 3375; 2004 5071; 2006 1685; 2007 105; 2010 1653; 2011 3903] ↩
[RU 2000 2800; 2002 3320; 2004 2871,5073; 2007 107,5043; 2010 1655] ↩
[RU 2003 3376; 2007 109; 2008 4943I 18; 2010 1657] ↩
[RU 2006 1703; 2011 3911] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2018 4997. ↩
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